INCENTIVI AGRIVOLTAICO


Il decreto del MASE definisce impianto agrivoltaico di natura sperimentale (nel seguito anche: impianto agrivoltaico avanzato o impianto agrivoltaico): impianto agrivoltaico che, in conformità a quanto previsto dal PNRR e quanto stabilito dall’articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, adotta congiuntamente:

  1. soluzioni integrate innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
  2. sistemi di monitoraggio, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria-CREA in collaborazione con il GSE (nel seguito: Linee guida CREA-GSE), che consentano di verificare l’impatto dell’installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate. Gli indicatori sul recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici, sono individuati dal GSE, sentito il CREA, nell’ambito delle regole applicative di cui all’articolo 12, comma 2.

Lo stesso decreto definisce poi come sistema agrivoltaico (o sistema agrivoltaico avanzato): sistema complesso composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e da un impianto agrivoltaico avanzato installato su quest’ultima che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, integri attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell’area.

I soggetti beneficiari della misura disciplinata dal presente decreto sono:

  • a) imprenditori agricoli come definiti dall’articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole;
  • b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a).

Non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al decreto agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure bandite ai sensi del presente decreto.

Gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione.
L’acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori.

  • contributo a fondo perduto nella misura massima del 40% dei costi ammissibili
  • tariffa incentivante a valere sulla quota di energia elettrica prodotta e immessa in rete.

Accedono ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto a seguito di iscrizione in appositi registri, nel limite del contingente di 300 MW, gli impianti agrivoltaici di potenza fino a 1 MW nella titolarità dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a).

Accedono ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure pubbliche competitive, nel limite del contingente di 740 MW, gli impianti agrivoltaici di qualsiasi potenza nella titolarità dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

Gli impianti di cui ai commi 1 e 2 che accedono alle procedure bandite ai sensi del decreto, garantiscono il rispetto dei seguenti requisiti:

  • a) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
  • b) possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
  • c) rispettano i requisiti di cui all’Allegato 2, lettera a);
  • d) garantiscono la continuità dell’attività di coltivazione agricola e pastorale sottostante l’impianto;
  • e) gli impianti sono di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;
  • f) sono conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio “non arrecare un danno significativo” di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 come illustrato nelle regole operative di cui all’articolo 12;
  • g) possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento.

Su richiesta del produttore, in luogo della documentazione di cui al comma 3, lettere a) è possibile accedere alle procedure bandite ai sensi del presente decreto presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto.

Sono ammissibili, nel limite del costo di investimento massimo individuato all’Allegato 1, le seguenti
tipologie di spese:

  • a) realizzazione di impianti agrivoltaici avanzati (moduli fotovoltaici, inverter strutture per il montaggio dei moduli, sistemi elettromeccanici di orientamento moduli, componentistica elettrica);
  • b) fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
  • c) attrezzature per il sistema di monitoraggio previsto dalle Linee Guida CREA-GSE, ivi inclusi l’acquisto o l’acquisizione di programmi informativi funzionali alla gestione dell’impianto;
  • d) connessione alla rete elettrica nazionale;
  • e) opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
  • f) acquisto, trasporto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
  • g) studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
  • h) progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
  • i) direzioni lavori, sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità lavori;
  • l) collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo.

Le spese di cui alle lettere da g) a l) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

  1. Superficie minima destinata all’attività agricola
    La superficie minima destinata all’attività agricola deve essere pari almeno al 70% della
    superficie totale del sistema agrivoltaico (Stot)
  2. Soluzioni costruttive integrate innovative
    L’altezza minima dei moduli dell’impianto agrivoltaico avanzato rispetto al suolo deve
    consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici e rispetta, in ogni caso, i valori minimi di seguito riportati:

    • 1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame) e impianti agrivoltaici che prevedono l’installazione di moduli in posizione verticale fissa;
    • 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l’utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).
  3. Producibilità elettrica minima
    La produzione elettrica specifica dell’impianto agrivoltaico avanzato (FVagri) non è inferiore
    al 60 % della producibilità elettrica di un impianto fotovoltaico di riferimento (FVstandard)
  4. Continuità dell’attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell’intervento
    Sul terreno oggetto dell’intervento deve essere garantita la continuità dell’attività agricola e
    pastorale. Il rispetto di tale condizione è verificato con le modalità stabilite dalle linee guida
    CREA-GSE.

L’accesso agli incentivi di cui al decreto, per gli impianti agrivoltaici, di cui all’articolo 5 commi 1 e 2, avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche, distinte in registri e aste, bandite dal GSE nel corso del biennio 2023-2024, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza, eventualmente incrementati dalle quote di risorse e contingenti non assegnati nelle procedure precedenti.

Ai fini dell’accesso alle procedure di cui al presente decreto, gli impianti rispettano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 3 e 4 e i soggetti richiedenti devono offrire, nell’istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento non inferiore al 2%. Tale obbligo di offerta minima non si applica per gli impianti di cui all’articolo 5 comma 1 che accedono tramite registro.

Le istanze di partecipazione alle procedure per l’accesso agli incentivi sono inviate al GSE esclusivamente tramite il sito www.gse.it, secondo modelli definiti nelle regole operative di cui all’articolo 12, allegando:
a) l’offerta di riduzione della tariffa di riferimento;
b) la documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, commi 3 e 4;
c) la documentazione necessaria a comprovare il rispetto del criterio di priorità di cui al successivo
comma 5, lettera a).

Il GSE, nei limiti dei contingenti disponibili, forma una graduatoria che tenga conto del ribasso percentualmente offerto rispetto alla tariffa di riferimento.
L’inserimento in posizione utile nelle graduatorie costituisce impegno al riconoscimento della tariffa spettante e del contributo in conto capitale.

Nel caso in cui le istanze di partecipazione, complessivamente considerate, comportino il superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il GSE applica, a parità di riduzione offerta i seguenti ulteriori criteri in ordine di priorità:
a) maggiore percentuale di energia elettrica autoconsumata per alimentare le utenze dell’impresa
agricola rispetto alla produzione netta dell’impianto, definita sulla base dei dati di progetto;
b) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

Gli impianti risultanti in posizione utile nelle relative graduatorie entrano in esercizio entro diciotto mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito della procedura e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Il GSE, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, eroga gli incentivi secondo le seguenti modalità:

  • a) per gli impianti di potenza non superiore a 200 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l’applicazione del regime di cui alla lettera b);
  • b) per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo di mercato dell’energia elettrica di riferimento e:
    • 1) ove tale differenza sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
    • 2) nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti.
Potenza Tariffa €/MWh Costo massimo €/kW
1 < P ≤ 300 93 1.700
P>300 85 1.500
Zona geografica Fattore di correzione
Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo) 4 €/MWh
Regioni del Nord (Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto) 10 €/MWh

La tariffa è corretta per tenere conto dei diversi livelli di insolazione.

Il GSE eroga gli incentivi per un periodo pari a venti anni, corrispondente alla vita utile convenzionale degli impianti, considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero da fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.

L’erogazione degli incentivi è sospesa nelle ore in cui si registrano prezzi di mercato pari a zero, ovvero nelle ore in cui si registrano prezzi negativi, ove previsto nel regolamento del mercato elettrico italiano.

Alla comunicazione di entrata in esercizio di cui all’articolo 9, comma 1, sono allegati i titoli di spesa sostenuta quietanzati, in relazione alla realizzazione dell’intervento, nonché la documentazione di dettaglio individuata dalle regole operative di cui all’articolo 12.

Le voci di spesa ammissibili sono indicate all’Allegato 3. Il costo di investimento massimo di
riferimento per l’erogazione del contributo è riportato all’Allegato 1.

Le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili di cui all’Allegato 3 e di erogazione del
contributo in conto capitale sono definite con le regole operative di cui all’articolo 12.

Tutte le spese ammissibili devono essere comprovate con pagamenti effettuati tramite bonifico
bancario. Sono ammesse solo le spese quietanziate entro la data di entrata in esercizio dell’impianto e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Pubblicato il decreto in data 13 febbraio 2024.

Entro i prossimi 15 giorni saranno approvate dal Ministero, su proposta del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), soggetto gestore della misura, le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi.

Il GSE emanerà un primo avviso pubblico per la presentazione delle istanze entro 30 giorni dall’approvazione delle regole.