Credito imposta ZES Unica Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile. Provvedimento di riparto.

 

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 305765 del 22 luglio 2024, ha determinato la percentuale del credito d’imposta ZES Unica effettivamente fruibile sulla base dell’ammontare totale dei crediti d’imposta comunicati.

Questa misura, introdotta dall’art. 16 D.L. 124/2023 e successivamente convertito con modifiche dalla L. 162/2023, prevede ora un’aliquota unica del 17,6668% sul credito prenotato. Tale percentuale si applica in modo uniforme a tutte le imprese beneficiarie. Ricordiamo che la finestra per richiedere il credito d’imposta ZES Unica si è aperta il 12.06.2024 con termine il 12.07.2024 offrendo alle imprese un mese di tempo per presentare le proprie istanze all’Agenzia delle Entrate.

In linea con quanto previsto dalla normativa, l’Agenzia delle Entrate ha avuto l’incarico di stabilire la percentuale effettiva del credito d’imposta da assegnare. Questa operazione si è resa necessaria per rispettare il tetto di spesa prefissato e garantire un’equa ripartizione dei fondi tra tutti i richiedenti. Il calcolo della percentuale definitiva è stato effettuato mettendo in relazione l’importo totale delle domande ricevute con il budget allocato per l’iniziativa. Il provvedimento n. 305765/2024 ha fissato la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile al 17,6668%: questa cifra è il risultato del rapporto tra le risorse disponibili, pari a 1.670 milioni di euro, e l’ammontare complessivo delle richieste pervenute, che ha raggiunto i 9.452.741.120 euro.

Dal punto di vista operativo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 39/E/2024, che offre istruzioni dettagliate sull’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) Unica del Mezzogiorno. La risoluzione stabilisce che per fruire del credito è necessario utilizzare il codice tributo “7034”, denominato “credito d’imposta investimenti ZES Unica – articolo 16, del D.L. 19 settembre 2023, n. 124”. Nella compilazione del modello F24, il codice va inserito nella sezione “Erario”, colonna “importi a credito compensati”, indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno di sostenimento dei costi nel formato “AAAA”.

È obbligatorio presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia effettuerà verifiche automatiche per garantire che l’importo compensato non ecceda il massimo consentito. I beneficiari possono consultare l’ammontare del credito disponibile accedendo al proprio cassetto fiscale nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.