Il Credito d’imposta ZES Unica incentiva l’acquisto di beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale nella Zona Economica Speciale Unica che ricomprende le Regioni del Mezzogiorno per l’anno 2024, sostituendo il precedente credito d’imposta Mezzogiorno (o bonus Sud).
ZES Unica: Come funziona
Con la pubblicazione del Decreto-Legge n. 124/2023, sono diventate operative le disposizioni che prevedono l’istituzione di una Zona Economica Speciale unificata in grado di ricomprendere il territorio delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo dal 1° gennaio 2024 al 2034.
Il credito è rivolto a tutte le imprese (italiane e straniere) che effettuano investimenti nella ZES Unica, purché non in stato di liquidazione, scioglimento o difficoltà finanziaria (ex comunicazione della Commissione Europea n. 2014/C 249/01).
Le strutture produttive devono essere ubicate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise.
Sotto pena di revoca del beneficio, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto – ubicate nelle zone assistite – per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento.
Settori esclusi e limitazioni
L’agevolazione non spetta ai soggetti che operano nei seguenti settori:
- industria siderurgica, carbonifera e della lignite;
- trasporti e delle relative infrastrutture (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti);
- produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
- banda larga;
- settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Le imprese che operano nel settore agricolo e della pesca accedono all’agevolazione entro i limiti delle rispettive normative comunitarie di riferimento previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
In cosa consiste l’agevolazione
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni ammissibili effettuati tra il 1° gennaio 2024 ed il 15 novembre 2024 ed entro il limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997. A tale scopo, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Al credito non si applica il limite annuale di 250.000 euro di cui all’articolo 1 comma 53 della L. n. 244/2007.
Il credito d’imposta è concesso nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per le Regioni e/o le aree agevolate individuate dalla medesima Carta.
Regioni | Piccole Imprese
(Max investimento: 50 milioni di euro) |
Medie Imprese (Max investimento: 50 milioni di euro) | Grandi Imprese
(e PMI per investimenti oltre 50 milioni di euro) |
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia | 60% | 50% | 40% |
Basilicata, Sardegna, Molise | 50% | 40% | 30% |
Abruzzo
Solo nei Comuni di riferimento inclusi nelle zone c) della Carta degli Aiuti 2022-2027 |
35% | 25% | 15% |
Investimento massimo | 100 milioni di euro |
Nelle aree di Taranto in Puglia e del Sulcis in Sardegna, le percentuali di incentivo aumentano di 10 punti percentuali per ogni categoria di dimensione d’impresa.
Le maggiorazioni di aliquota previste per piccole e medie imprese si applicano solamente per i loro investimenti iniziali con costi ammissibili fino a 50 milioni di euro. Per gli investimenti delle PMI sopra i 50 milioni di euro si applicano le aliquote meno favorevoli stabilite per le grandi imprese.
Investimenti agevolabili
Il credito d’imposta agevola investimenti aventi importo compreso tra 200.000 e 100 milioni di euro:
- facenti parte di un progetto di investimento iniziale, che consiste nella creazione di nuovo stabilimento, diversificazione della produzione, ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente ovvero nell’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento chiuso o in via di chiusura (art. 2 punti 49, 50 e 51, del regolamento UE n. 651/2014);
- acquisto – anche mediante contratti di locazione finanziaria – di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato;
- acquisto di terreni e all’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 ed entro un limite massimo del 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Si considera applicabile la prassi dell’Agenzia delle Entrate dettata già con riferimento al credito d’imposta investimenti Mezzogiorno, ZES e ZLS in vigore fino al 31 dicembre 2023 e, in particolare:
- risposta ad interpello n. 322/2020 e seguenti – il credito d’imposta agevola soltanto i beni materiali “macchinari, impianti e attrezzature” classificati, secondo il documento OIC 16, nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell’attivo di Stato patrimoniale;
- risposta ad interpello n. 310/2023 – non è ammissibile il costo sostenuto per l’acquisto di un immobile strumentale già utilizzato e privo del requisito di novità; sono, al contrario, ammissibili le spese di ampliamento di un immobile esistente, poiché l’art. 3 lettera e 1) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia qualifica espressamente come nuova costruzione anche l’ampliamento di edifici esistenti all’esterno della sagoma esistente.
Cumulabilità
Il credito d’imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
È cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline comunitarie di riferimento.
Dal momento che il credito d’imposta ZES Unica è riconosciuto nei limiti massimi stabiliti dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale 2022-2027, non è possibile il cumulo sulle stesse spese con altri strumenti agevolativi in regime di esenzione quali la Nuova Sabatini o il nuovo credito d’imposta 5.0.
È, invece, possibile il cumulo con i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali ed immateriali 4.0 – essendo questi ultimi norme fiscali a carattere generale – a condizione di non superare i costi effettivi sostenuti.
Portale Web della ZES Unica 2024
Procedura di accesso
Dal 12 giugno al 12 luglio 2024, le imprese potranno trasmettere le comunicazioni relative agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024. Le spese devono essere certificate da un revisore.
Questi investimenti daranno diritto al nuovo credito d’imposta ZES Unica, con un fondo stanziato di 1,8 miliardi di euro. L’Agenzia delle Entrate definirà a breve il modello di comunicazione da utilizzare.
fonte Ayming