NUOVO ONERE PER CREDITI D’IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0 – MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE EX ANTE
Chi intende fruire del credito dovrà comunicare ex ante i relativi importi, pena la decadenza e dovrà farlo anche per gli investimenti già avviati.
Nel cosiddetto decreto “salva-conti” del 26 marzo dal Consiglio dei Ministri il Governo inserisce il nuovo onere sui crediti d’imposta.
Attualmente l’accesso al credito d’imposta previsto dal piano Transizione 4.0 è del tutto automatico: una volta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, si procede alla compensazione del credito d’imposta in F24 (in tre quote annuali). A carico dell’impresa c’è solo una comunicazione annuale “ex post” la cui mancanza non è stata finora oggetto di sanzioni.
IL DECRETO SALVA CONTI prevede l’introduzione di un nuovo onere a carico delle imprese che aspirano a beneficiare dell’incentivo: chi intende fruire del credito dovrà comunicare preventivamente i relativi importi, pena appunto la decadenza.
Le imprese sono tenute a comunicare preventivamente in via telematica “l’ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge”.
Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta 4.0:
– per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 178/2020, legge di bilancio 2021);
– per investimenti inattività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica (art. 1, commi 200, 201 e 202, della legge 160/2019, legge di bilancio 2020);
– per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica (commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies dell’art. 1 della legge n. 160/2019), le imprese, come peraltro previsto anche per il credito di imposta Transizione 5.0, istituito dal decreto Pnrr (art. 38, d.l. 19/2024), saranno tenute a comunicare preventivamente in via telematica:
– l’ammontare complessivo degli investimenti;
– la presunta ripartizione negli anni del credito;
– la relativa fruizione che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
La comunicazione dovrà essere aggiornata al completamento dei predetti investimenti e dovrà essere effettuata anche per quelli realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
La comunicazione sarà effettuata sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 ai sensi dell’art. 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per quello che riguarda il contenuto, le modalità e i termini di invio delle suddette comunicazioni saranno apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021 con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit).
PER CUI
La comunicazione CHE SI E’ FATTA FINO AD ORA ex post, fungerà da “aggiornamento” definitivo della ex ante e diventa condizione necessaria per poter fruire del credito.
Sarà un decreto direttoriale di prossima emanazione a specificare tempi e modalità delle nuove comunicazioni.
La NORMA sulla comunicazione ex ante si applicherà dal momento in cui entra in vigore il decreto legge “salva conti” passato in C.D.M. il 26/03/2024.
Quella sulla “nuova” ex post (che include anche le modalità di fruizione) si estende retroattivamente agli investimenti 2024.
Per quanto riguarda gli investimenti già avviati nel 2023 la norma dispone che la comunicazione ex post (quella “vecchia”) diventi obbligatoria per fruire del credito.
ECCO COSA PREVEDE LA NORMA
Misure per il monitoraggio di transizione 4.0
- Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquiese 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.
- Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione di cui all’articolo 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
FONTE: INNOVATION POST – ITALIA OGGI